Se stai pensando di regalarti una piscina per la prossima stagione estiva, pensa anche allo scavo!
La situazione attuale in tema di gestione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti della costruzione di una piscina è la seguente:
– applicazione dell’art. 41bis del D.Lgs 152/2006 per tutti i cantieri inferiori a 6.000 mc e per tutte le altre casistiche che non ricadono nel DM 162/2012, indipendentemente dalla quantità.

In base a questa norma, il proponente o il produttore se vuole dichiarare il materiale proveniente dal proprio scavo, un sottoprodotto e non un rifiuto deve attestare il rispetto di quanto previsto in essa mediante una autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del DPR 445/2000 da presentare all’Arpa territorialmente competente.
Pertanto se lo scavo per la realizzazione della piscina (vasca, locali tecnici interrati, etc.) è inferiore a 6.000 mc, il proprietario ha la facoltà di dichiararlo conforme ai requisiti di legge e quindi venderlo o allontanarlo a costo zero, viceversa il materiale scavato è da considerare rifiuto da condurre alle discariche autorizzate.