Premessa
Abbiamo elaborato un piccolo vademecum perché ai danni ed alle sofferenze legate alla pandemia che sta sconvolgendo la vita dell’intero pianeta non si aggiungano danni e beffe derivanti dall’agire di personaggi non professionali.
Siamo circondati da aziende e persone serie che operano con professionalità ed entusiasmo. Dobbiamo affidarci ad esse perché la saluta nostra e dei nostri cari non è importante, è importantissima!
Chiarezza sui termini:
L’art. 1 del DM 274/1997 definisce:
- Attività di pulizia: quelle che riguardano il complesso di procedimenti ed operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza;
- Attività di disinfezione: quelle che riguardano il complesso dei procedimenti ed operazioni atti a rendere sani determinati ambienti confinati ed aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni;
- Attività di sanificazione: quelle che riguardano il complesso di procedimenti ed operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l’attività di pulizia e/o disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo ed il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l’umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l’illuminazione ed il rumore.
Pertanto l’attività di sanificazione si compone di due passaggi ben distinti:
- una pulizia preliminare che, mediante un’operazione di detersione effettuata mediante l’utilizzo di prodotti chimici dedicati, rimuove gli agenti contaminanti dalle superfici raggiungibili manualmente.
- una disinfezione che, mediante l’utilizzo di strumenti e prodotti chimici dedicati, rimuove gli agenti contaminanti da tutto l’ambiente trattato e non solo dalle superfici visibili e raggiungibili con l’attività di pulizia.
Legislazione ai tempi del Covid-19
- Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro – 14 Marzo 2020
- Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro – 24 Aprile 2020
- DPCM 26 26 Aprile 2020 – Articolo 2 comma 6
- Documento tecnico INAIL 23 Aprile 2020 sulle misure di contenimento del contagio nei luoghi di lavoro
- Circolare INAIL n. 13 del 3 Aprile 2020 sulla tutela infortunistica nei casi accertati di infezione da coronavirus in occasione di lavoro.
I protocolli sono sottoscritti tra il Governo e le parti sociali.
Il protocollo del 24 Aprile integra il protocollo del 14 Marzo e riconferma l’obbligo della pulizia giornaliera e di una sanificazione periodica degli ambienti aziendali.
Il DPCM 26 Aprile 2020 sottolinea che le imprese le cui attività non sono state sospese “rispettano i contenuti del protocollo condiviso”.
Il Documento e la Circolare INAIL intervengono sull’attuazione ed interpretazione della legislazione Covid-19 nei luoghi di lavoro.
Periodicità delle operazioni di sanificazione
Attualmente le aziende si stanno muovendo in ordine sparso:
- Nelle aziende più strutturate e con la presenza di organizzazioni sindacali interne, si sono stipulati accordi sindacali che prevedono operazioni di sanificazione settimanali.
- Nelle aziende di piccole dimensioni, in considerazione di quanto attuato nelle aziende maggiori e nel timore di una recrudescenza del contagio, si è deciso, per il mese di Maggio, di dare cadenza settimanale alle operazioni di sanificazione. A fine Maggio si farà una valutazione della situazione e si valuterà con che cadenza proseguire.
- Nelle microimprese e con ampi spazi di lavoro si è optato per una sanificazione alla ripresa dell’attività lavorativa, una seconda dopo due settimane ed una terza a fine Maggio.
Naturalmente, la segnalazione di una positività farebbe scattare un’immediata sanificazione.
Al fine di definire la periodicità delle operazioni di sanificazione occorre tenere in debita considerazione la posizione dell’INAIL e delle Compagnie assicurative con cui l’azienda abbia stipulato una polizza Covid-19.
L’azienda incaricata del lavoro di sanificazione ambientale/disinfezione deve:
- Essere iscritta alla Camera di Commercio con il codice ATECO 81.29.10.
- Possedere i requisiti previsti dal Decreto Ministero dell’Industria del 7 Luglio 1997 n. 274.
- Essere iscritta ad un’associazione di categoria.
- Possedere una certificazione di qualità relativa al servizio svolto.
- Essere in regola con i versamenti contributivi.
- Possedere un’adeguata assicurazione di responsabilità civile.
- Rilasciare adeguata ed esauriente documentazione del lavoro svolto.
- Utilizzare prodotti ed attrezzature idonei ai locali ed ai loro contenuti.
Fate massima attenzione all'azienda alla quale vi rivolgete ed esigete di sapere se ha le certificazioni e la professionalità giusta per mettere i vostri ambienti in sicurezza.